IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi, e, in particolare, l'art. 14-ter; 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225,  recante  istituzione  del
servizio   nazionale   della   protezione   civile,   e    successive
modificazioni, e, in particolare, l'art. 5, comma 3; 
  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica, e, in particolare, l'art. 3; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I  della  legge  15
marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'art. 107,  comma  1,  lettera
c); 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,  n.   401,   recante
disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo  delle
strutture preposte alle attivita' di protezione civile; 
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2003), e, in particolare, l'art. 80, comma 21; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,   recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo  e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici, e, in particolare,  l'art.  32-bis
che, allo scopo  di  contribuire  alla  realizzazione  di  interventi
infrastrutturali, con priorita' per quelli  connessi  alla  riduzione
del rischio sismico, e per far  fronte  ad  eventi  straordinari  nei
territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle  citta'
d'arte, ha istituito un apposito Fondo per  interventi  straordinari,
autorizzando a tal fine la spesa di  euro  73.487.000,00  per  l'anno
2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato,  e,  in
particolare,  l'art.  2,  comma  276,  che,  al  fine  di  conseguire
l'adeguamento strutturale ed antisismico degli  edifici  del  sistema
scolastico, nonche' la  costruzione  di  nuovi  immobili  sostitutivi
degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a
rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro,  a  decorrere
dall'anno  2008,  il  predetto  Fondo  per  interventi  straordinari,
prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati  gradi
di rischiosita'; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2010), e, in particolare, l'art. 2, comma 109,  che,  per
le leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni  di
contributi a carico del bilancio della Stato per le province autonome
di Trento e Bolzano; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante norme  in  materia
di contabilita' e finanza pubblica e in particolare l'art. 13; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
disposizioni in materia di monitoraggio  sullo  stato  di  attuazione
delle opere pubbliche; 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,   n.   100,   recante
disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del   Paese,   e,   in
particolare, l'art. 11, comma 4-sexies, con il quale si  e'  disposto
che a partire dall'anno 2014 la somma  di  euro  20  milioni  risulta
iscritta nel fondo unico per l'edilizia scolastica di competenza  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto-legge 14  agosto  2013,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  ottobre  2013,  n.   119,   recante
disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della
violenza di genere,  nonche'  in  tema  di  protezione  civile  e  di
commissariamento delle province, e, in particolare, l'art. 10; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  recante  misure
urgenti in materia  di  istruzione,  universita'  e  ricerca,  e,  in
particolare, l'art. 10 che definisce le modalita' di attuazione della
Programmazione unica triennale nazionale; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art.  1,  comma
160, che ha stabilito di demandare a un decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, la definizione dei criteri e  delle
modalita'  di  ripartizione  delle  risorse  di  cui  al  Fondo   per
interventi straordinari previsto dall'art. 32-bis  del  decreto-legge
n. 269 del 2003; 
  Vista l'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
marzo 2003, n. 3274, recante primi elementi  in  materia  di  criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e  con  il  Capo   del
Dipartimento della protezione civile, del 14 settembre 2005; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e  con  il  Capo   del
Dipartimento della protezione civile, del 14 gennaio 2008; 
  Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri del 29
dicembre 2008, n. 3728, del 31 marzo 2010, n.  3864,  del  19  maggio
2010, n. 3879, e del 2 marzo 2011, n. 3927, che hanno  stabilito  gli
interventi  ammissibili  a  finanziamento,  individuato  le  relative
procedure  di  finanziamento  e  ripartito  tra  Regioni  e  Province
autonome  le  risorse  delle  annualita'  2008,  2009,  2010  e  2011
destinate, nell'ambito del predetto Fondo, agli  interventi  previsti
dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 29 maggio 2015, n. 322; 
  Tenuto conto delle modifiche introdotte dal citato decreto-legge n.
59 del 2012 con riferimento alla materia della protezione civile; 
  Ravvisata la necessita' di  procedere  alla  ripartizione,  tra  le
Regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano,  delle  risorse
pari a euro 20.000.000,00 per ciascuna delle annualita' 2014 e  2015,
gia' iscritte nel Fondo unico per l'edilizia scolastica  nello  stato
di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca; 
  Ravvisata altresi' la necessita' di procedere alla definizione  dei
termini e delle  modalita'  di  individuazione  degli  interventi  di
adeguamento strutturale e antisismico; 
  Ravvisata la necessita' di procedere a una  revisione  del  riparto
del suddetto Fondo tra le Regioni e le Province autonome  sulla  base
di aggiornati indici di rischio; 
  Ravvisata altresi' la necessita' di fornire linee di indirizzo  per
una migliore definizione degli interventi di  adeguamento  sismico  e
per la gestione del programma di interventi; 
  Acquisito il parere favorevole del  Dipartimento  della  protezione
civile con nota n. 44630 dell'11 settembre 2015; 
  Viste le osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle
finanze con nota, prot. n. 18879, del 1° ottobre 2015; 
  Sentita la Conferenza unificata nella seduta del 1° ottobre 2015; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 aprile 2015,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti,  e'
stata  delegata  la  firma  di  decreti,  atti  e  provvedimenti   di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto definisce  il  riparto  e  le  modalita'  di
impiego, per le annualita' 2014 e 2015, delle risorse del  Fondo  per
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
istituito ai sensi dell'art. 32-bis del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, ai  fini  dell'adeguamento  strutturale  e  antisismico
degli edifici del sistema scolastico, nonche' la costruzione di nuovi
immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove  indispensabili
a sostituire quelli a rischio sismico, secondo  programmi  basati  su
aggiornati gradi di rischiosita', nel rispetto  di  quanto  stabilito
dall'art. 2, comma 276, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e
dall'art. 1, comma 160, della legge 15 luglio 2015, n. 107. 
  2. Al fine di  garantire  l'istruttoria  sulle  istanze  presentate
dalle Regioni competenti e di individuare gli interventi  ammessi  al
finanziamento, e' istituita, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica, una Commissione composta  da  due  componenti
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e  da
due componenti designati dal Dipartimento della protezione  civile  e
presieduta dal Direttore per gli interventi in  materia  di  edilizia
scolastica del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca.