IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e, in particolare, l'art. 14-ter; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del servizio nazionale della protezione civile, e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 5, comma 3; Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e, in particolare, l'art. 3; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'art. 107, comma 1, lettera c); Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), e, in particolare, l'art. 80, comma 21; Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, e, in particolare, l'art. 32-bis che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta' d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato, e, in particolare, l'art. 2, comma 276, che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonche' la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosita'; Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), e, in particolare, l'art. 2, comma 109, che, per le leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio della Stato per le province autonome di Trento e Bolzano; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante norme in materia di contabilita' e finanza pubblica e in particolare l'art. 13; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante disposizioni in materia di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche; Visto il decreto-legge 25 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e, in particolare, l'art. 11, comma 4-sexies, con il quale si e' disposto che a partire dall'anno 2014 la somma di euro 20 milioni risulta iscritta nel fondo unico per l'edilizia scolastica di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, e, in particolare, l'art. 10; Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca, e, in particolare, l'art. 10 che definisce le modalita' di attuazione della Programmazione unica triennale nazionale; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, comma 160, che ha stabilito di demandare a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, la definizione dei criteri e delle modalita' di ripartizione delle risorse di cui al Fondo per interventi straordinari previsto dall'art. 32-bis del decreto-legge n. 269 del 2003; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, del 14 settembre 2005; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, del 14 gennaio 2008; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, del 31 marzo 2010, n. 3864, del 19 maggio 2010, n. 3879, e del 2 marzo 2011, n. 3927, che hanno stabilito gli interventi ammissibili a finanziamento, individuato le relative procedure di finanziamento e ripartito tra Regioni e Province autonome le risorse delle annualita' 2008, 2009, 2010 e 2011 destinate, nell'ambito del predetto Fondo, agli interventi previsti dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322; Tenuto conto delle modifiche introdotte dal citato decreto-legge n. 59 del 2012 con riferimento alla materia della protezione civile; Ravvisata la necessita' di procedere alla ripartizione, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, delle risorse pari a euro 20.000.000,00 per ciascuna delle annualita' 2014 e 2015, gia' iscritte nel Fondo unico per l'edilizia scolastica nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Ravvisata altresi' la necessita' di procedere alla definizione dei termini e delle modalita' di individuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico; Ravvisata la necessita' di procedere a una revisione del riparto del suddetto Fondo tra le Regioni e le Province autonome sulla base di aggiornati indici di rischio; Ravvisata altresi' la necessita' di fornire linee di indirizzo per una migliore definizione degli interventi di adeguamento sismico e per la gestione del programma di interventi; Acquisito il parere favorevole del Dipartimento della protezione civile con nota n. 44630 dell'11 settembre 2015; Viste le osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota, prot. n. 18879, del 1° ottobre 2015; Sentita la Conferenza unificata nella seduta del 1° ottobre 2015; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, e' stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Il presente decreto definisce il riparto e le modalita' di impiego, per le annualita' 2014 e 2015, delle risorse del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ai fini dell'adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonche' la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosita', nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'art. 1, comma 160, della legge 15 luglio 2015, n. 107. 2. Al fine di garantire l'istruttoria sulle istanze presentate dalle Regioni competenti e di individuare gli interventi ammessi al finanziamento, e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una Commissione composta da due componenti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e da due componenti designati dal Dipartimento della protezione civile e presieduta dal Direttore per gli interventi in materia di edilizia scolastica del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.